La Svizzera avvia lo scambio internazionale di informazioni sulle criptovalute nel 2026!
La Svizzera introdurrà lo scambio automatico di informazioni sulle criptovalute nel 2026 per migliorare la conformità fiscale.
La Svizzera avvia lo scambio internazionale di informazioni sulle criptovalute nel 2026!
Il 6 giugno 2025, il Consiglio federale svizzero ha compiuto un passo significativo verso la regolamentazione delle criptovalute. Il disegno di legge adottato mira a introdurre la condivisione automatica delle informazioni sulle risorse crittografiche. Questa misura dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2026, mentre il primo scambio di dati è previsto per il 2027. Questo passo fa seguito a una risoluzione del 19 febbraio 2025, che ha stabilito la base giuridica per lo scambio automatico di informazioni nel settore dei cripto-asset. La bozza è attualmente all'esame del Parlamento prima di poter essere finalizzata.
Un aspetto centrale del progetto di legge è la cooperazione con gli Stati partner internazionali. Secondo le informazioni di Cointelegrafo L’elenco degli stati partner comprende 74 nazioni, inclusi tutti gli stati membri dell’UE, il Regno Unito e la maggior parte dei paesi del G20. Sono però esclusi gli USA, l’Arabia Saudita e la Cina. I dati verranno scambiati solo se gli Stati partner mostrano interesse e soddisfano i requisiti del Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dell'OCSE.
Meccanismi e requisiti di test
Prima che possa aver luogo lo scambio di dati, il Consiglio federale si assicura che gli Stati partner partecipanti continuino a rispettare le esigenze della CARF. Ciò è particolarmente importante per garantire la trasparenza e il rispetto fiscale. Un meccanismo di verifica esistente per lo scambio automatico di informazioni nel settore delle informazioni sui conti finanziari verrà esteso anche alle criptovalute.
Il CARF, sviluppato dall’OCSE, richiede ai fornitori di servizi di criptovaluta (CASP) di raccogliere informazioni complete sui propri utenti. Tra questi rientrano non solo i dati anagrafici, ma anche il domicilio fiscale e il codice fiscale. Questi dati raccolti devono essere segnalati alle autorità fiscali nazionali dei rispettivi paesi. Queste informazioni vengono poi scambiate con le autorità fiscali di altri paesi, allo scopo di supportare ulteriormente la conformità fiscale. Per informazioni dettagliate su questi requisiti si prega di fare riferimento a un rapporto completo di Deloitte riferito.